Verbale dell’assemblea del 24 aprile 2003 (Atto costitutivo)

Soci fondatori:

Luciano Bruschi
Gianluca Chelucci
Alberto Cipriani
Chiara D’Afflitto
Luca Mannori
Alberto Maria Onori
Maurizio Otello
Andrea Ottanelli
Giorgio Petracchi
Claudio Rosati
Maurizio Vivarelli
Carlo Vivoli

Art. 1
È costituita un’associazione denominata “Storia e città”. L’associazione ha sede in Pistoia, Piazzetta San Pietro 5 B, presso la casa editrice Gli Ori s.r.l.. La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro e si propone di: promuovere e realizzare studi, ricerche e iniziative varie su temi storici e culturali con particolare riferimento all’epoca moderna e contemporanea.
A puro titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione potrà svolgere le seguenti attività anche in compartecipazione con enti e soggetti pubblici e privati:
– attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezioni, ecc.
- attività didattica, di formazione e aggiornamento: corsi, gruppi di studio e di ricerca, ecc.
- attività editoriale: realizzare pubblicazioni sui temi previsti dagli scopi statutari ed in particolare una rivista periodica di carattere scientifico.
- attività di documentazione: raccogliere, ordinare e conservare documenti, foto e carte sparsi o in forma di collezione di soci e cittadini, riguardanti le attività dell’associazione.
- qualsiasi altra attività culturale aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 3
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi statutari.
I soci sono fondatori e ordinari. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo ed hanno versato la quota associativa iniziale. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ricevano comunicazione scritta dell’accoglimento della loro istanza La qualifica di socio si perde per recesso volontario, mancato pagamento della quota sociale, espulsione a seguito di comportamenti contrastanti con lo spirito dell’associazione.

Art. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
– dalle quote sociali iniziali
- dai proventi dell’attività associativa
- dalle quote associative annuali 
- da eventuali contributi pubblici e/o privati
- da qualunque donazione o lascito

Art. 5
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo 
- il Presidente
- il Collegio dei revisori contabili (ove nominato)

Art. 6
L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente art. 3 in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, ed ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci, che lo richieda il collegio dei revisori dei conti (se nominato), ovvero che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria delibera su qualunque questione attinente l’amministrazione e la gestione dell’associazione; sue attribuzioni sono:
– approvare il rendiconto annuale e la relativa relazione predisposta dal Consiglio Direttivo
- eleggere alle scadenze previste i componenti del Consiglio Direttivo
- decidere della eventuale nomina del collegio dei revisori contabili
- stabilire l’importo della quota associativa
- discutere e deliberare su qualunque altra questione di propria competenza secondo il presente statuto, o sottopostale dal Consiglio Direttivo
Essa è validamente costituita in prima convocazione, quando intervenga o sia rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la prima, quando intervenga o sia rappresentato almeno un quarto dei soci.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo; il numero massimo di deleghe attribuibili a ciascun socio è di due.
L’assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo statuto e sullo scioglimento dell’associazione e su ogni argomento stabilito nell’ordine del giorno. E’ convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci, che lo richieda il collegio dei revisori dei conti (se nominato), ovvero che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
Essa è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando intervengano o siano rappresentati due terzi dei soci aventi diritto al vota.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei voti espressi dagli aventi diritto al voto).

Art. 7
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci. I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta motivata due consiglieri o ìl Collegio dei revisori contabili (se nominato). Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Compete al Consiglio Direttivo:
– redigere il bilancio preventivo
- redigere il bilancio consuntivo da portare all’approvazione dell’assemblea, corredato della relativa relazione
- deliberare la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno
- eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente
- deliberare insindacabilmente sulle domande di ammissione a socio
- fissare annualmente l’importo della quota di iscrizione
- programmare e gestire l’attività dell’associazione
- deliberare sull’eventuale espulsione di soci, previo contraddittorio
- emanare regolamenti

Art. 8
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, insieme al Vicepresidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, su delibera di questi, l’assemblea.

Art. 9
La gestione dell’associazione è controllata da un Collegio dei revisori contabili, se nominato dall’assemblea.
I suoi membri possono essere scelti anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
Redigono una relazione sul bilancio consuntivo da portare all’approvazione dell’assemblea.

Art. 10
In caso di delibera di scioglimento dell’associazione il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Eventuali beni patrimoniali saranno devoluti ad enti o associazioni aventi fnalità analoghe.

Art. 11
Le eventuali controversie tra i soci e fra questi e l’associazione ed i suoi organi, saranno sottoposti al giudizio di tre probiviri, tutti non soci, dei quali due nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo nominato dai primi due.
Per ogni controversia è comunque competente il Foro di Pistoia.

Art. 12
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti. (fine dello statuto)
Pienamente in linea con gli scopi statutari, i suddetti deliberano inoltre all’unanimità di fondare una rivista periodica dal titolo “storialocale – quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea”, la cui gestione è regolata dai seguenti organi:
Comitato scientifico: Giorgio Petracchi, Presidente; Zeffiro Ciuffoletti, Luca Mannori, Ivano Paci, Emilio Sereni, componenti;
Direttore responsabile: Claudio Rosati.
Comitato di redazione: Andrea Ottanelli, Direttore editoriale; Luciano Bruschi, Gianluca Chelucci, Alberto Cipriani, Chiara d’Afflitto, Alberto Maria Onori, Claudio Rosati, Maurizio Vivarelli, Carlo Vivoli, componenti.
Quale possibile ulteriore componente del Comitato scientifico viene deciso di contattare Roberto Bizzocchi, dando mandato a Giorgio Petracchi di verificarne la disponibilità.
La realizzazione editoriale della rivista è affidata alla casa editrice Gli Ori s.r.l., che ha sede legale a Pistoia in Via Abbi Pazienza 18, e che ha una sede operativa a Pistoia in Piazzetta San Pietro n. 5, presso la quale ha la propria sede legale l’associazione “Storia e città” e presso la quale viene posta, d’intesa con la casa editrice Gli Ori, la sede della rivista.
Il rapporto giuridico ed economico tra associazione “Storia e città” e casa editrice Gli Ori s.r.l. ai fini della rivista “storialocale – quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea” è disciplinato da apposita convenzione, in linea con le deliberazioni assunte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, cui si deve il fondamentale sostegno della rivista stessa.
I soci fondatori dell’associazione all’unanimità determinano in cinque il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2003/2005 ed eleggono alla carica di Consigliere per tale periodo i soci Gianluca Chelucci, Alberto Cipriani, Andrea Ottanelli, Claudio Rosati, Giorgio Petracchi.
Gli stessi provvederanno ad eleggere al loro interno il Presidente ed il Vicepresidente.
I presenti stabiliscono all’unanimità l’ammontare della quota sociale in euro venti, che vengono contestualmente versati.
La riunione ha termine alle ore diciannove e trenta previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale, che consta di quattro fogli numerati da uno a quattro.

Il Presidente
Giorgio  Petracchi

Il Segretario
Gianluca Chelucci

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