ART. 1
(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIA E CITTÀ ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di PISTOIA e con durata illimitata.
ART. 2
(SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore; a puro titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione potrà svolgere le seguenti attività anche in compartecipazione con enti e soggetti pubblici e privati:
-
attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezioni;
-
attività didattica, di formazione e aggiornamento: corsi, gruppi di studio e di ricerca;
-
attività editoriale: realizzare pubblicazioni sui temi previsti dagli scopi statutari ed in particolare una rivista periodica di carattere scientifico secondo quanto previsto dall’atto costitutivo del 24 aprile 2003;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed in particolare:
-
attività di documentazione: raccolta, conservazione e ordinamento di documenti, foto e carte sparse o in forma di collezione di soci e cittadini, riguardanti le attività dell’associazione;
-
qualsiasi altra attività culturale aderente agli scopi del sodalizio.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda in forma scritta.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)
Gli associati hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-
esaminare i libri sociali;
-
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
frequentare i locali dell’associazione;
-
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
-
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali dovrà esprimersi l’assemblea con giudizio definitivo.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Come specificato al successivo art. 12, gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(ORGANI)
Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea;
-
il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione;
-
il Presidente;
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
(ASSEMBLEA)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria e/o elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
-
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva il bilancio di esercizio;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera sulla esclusione degli associati;
-
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento;
-
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)
L’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
-
eleggere le cariche al suo interno;
-
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
-
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
-
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
-
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
-
deliberare l’ammissione degli associati;
-
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
-
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
-
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
-
nominare i componenti del comitato scientifico e del comitato di redazione della rivista di cui all’art. 2.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 9
(PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Le limitazioni di rappresentanza del Presidente e, in caso di sua sostituzione, del Vice Presidente, non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Tesoriere cura la redazione del Bilancio, la tenuta della contabilità dell’Associazione e ne riferisce periodicamente all’Organo di Amministrazione.
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(PATRIMONIO)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 12
(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO)
Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli elementi del patrimonio costituiti da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ecc., ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 13
(RISORSE ECONOMICHE)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 14
(BILANCIO DI ESERCIZIO)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 15
(LIBRI)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
-
libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
-
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
-
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
-
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se istituito.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi sulla base di una semplice richiesta scritta al Presidente.
ART. 16
(VOLONTARI)
I volontari, soci o non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 17
(LAVORATORI)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 18
(SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 19
(RINVIO)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.